Il lavoro di pubblica utilità è un’attività non retribuita a favore della collettività, prevista dalla normativa vigente come pena sostitutiva al carcere o al pagamento di una multa (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 186, com. 9-bis e art. 187, com. 8-bis).
L’attività deve essere svolta presso gli Enti che hanno sottoscritto convenzioni con il Ministero della giustizia o con i presidenti dei tribunali delegati. È possibile svolgere le attività presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.
Il lavoro di pubblica utilità comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato (Decreto legislativo 28/08/2000, n. 274, art. 54).
La prestazione può durare più di sei ore se il cittadino lo chiede e il giudice acconsente. In ogni caso, la prestazione non può superare le otto ore giornaliere (Decreto legislativo 28/08/2000, n. 274, art. 54, com. 3 e com 4).
Il giudice può verificare l’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa.