Pubblicizzare mediante insegne, targhe professionali, vetrofanie, ecc.

Pubblicizzare mediante insegne, targhe professionali, vetrofanie, ecc.

L’insegna di esercizio è la scritta in caratteri alfanumerici, a volte completata da simboli e marchi. È realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura ed è installata nella sede dell'attività a cui si riferisce, se la stessa insiste sopra l'ingresso viene definita cassonetto.

La targa professionale è una particolare insegna di esercizio che identifica la sede di uno studio professionale.

La vetrofania consiste in pellicole adesive riportanti disegni e/o messaggi pubblicitari. Le pellicole hanno un diverso parametro di trasparenza e, se molto estese, possono compromettere il rapporto aeroilluminante (RAI).

La preinsegna è la scritta in caratteri alfanumerici con freccia di orientamento e, a volte, anche da simboli e marchi. È realizzata su un manufatto bifacciale e bidimensionale utilizzabile su entrambe le facce ed è supportata da un’idonea struttura di sostegno. È finalizzata alla pubblicizzazione e permette di raggiungere con più facilità la sede situata nel raggio di 5 km.

Il cartello è un manufatto monofacciale o bifacciale bidimensionale supportato da un’idonea struttura di sostegno. É finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici in modo diretto o tramite sovrapposizione di altri elementi, come manifesti, adesivi, ecc.

Per ulteriori definizioni fare riferimento al Regolamento comunale vigente.

La domanda di autorizzazione deve sempre essere inoltrata, a esclusione dei seguenti casi:

  • cavalletti (tipo menù) posti su aree private di dimensioni complessive inferiori al mezzo metro quadrato
  • vetrofanie con disegni o simboli anche astratti non direttamente riconducibili a marchi registrati o segni distintivi di attività
  • mezzi pubblicitari disciplinati all’articolo 2 comma 2 e comma 3 delle presenti norme tecniche (targhe, listino prezzi, orari, ecc.), se posizionati singolarmente
  • mezzi pubblicitari di cui all’articolo 3, lettera g) e lettera i)
  • mezzi pubblicitari di cui all’articolo 3 lettera, h) in caso di sosta del veicolo lungo strade comunali entro i centri abitati per una durata inferiore alle 48 ore. Diversamente il mezzo viene equiparato a iniziativa con cartello pubblicitario e soggetta alle disposizioni contenute nel presente documento che sono però soggetti a preventiva comunicazione scritta da inviare all’Ufficio Tributi comunale.
Requisiti oggettivi

I manufatti devono essere installati e realizzati:

  • in modo da garantire la resistenza all'azione degli agenti atmosferici
  • in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza in modo da tutelare l'incolumità di persone ed animali e la sicurezza delle cose
  • in conformità alle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 23, "Nuovo codice della strada", di quelle contenute al paragrafo terzo del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 e di quelle contenute nel Regolamento comunale
  • tenendo conto della natura del terreno, della spinta del vento, ecc. in modo da garantire la stabilità e non costituire pericolo per la pubblica incolumità
  • in modo da non pregiudicare la staticità dell'edificio

I requisiti specifici tecnici che devono rispettare i mezzi pubblicitari, come le dimensioni, la forma, la luminosità e l'ubicazione consentita, sono stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 e dal Regolamento comunale.

Approfondimenti

Collocazione del mezzo pubblicitario ed enti terzi

Per mezzi pubblicitari installati lungo le strade è necessario ottenere l’autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada.

All'interno dei centri abitati la competenza è del Comune, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 23, "Nuovo codice della strada").

All'esterno dei centri abitati la competenza è dell'ente proprietario della strada (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 23, "Nuovo codice della strada").

Quando i manufatti sono inoltre visibili da un'altra strada di un ente diverso, è necessario ottenere il preventivo nulla osta dell'ente competente (ad esempio ANAS, Ferrovie dello Stato, ecc.).

Mezzo pubblicitario installato su edificio o in area tutelata come bene culturale

Se il manufatto è installato su edificio o in area tutelata come bene culturale è necessario ottenere apposita autorizzazione (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 49).

Mezzo pubblicitario installato nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici

Se il manufatto è installato nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati dal Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 134  è necessario ottenere apposita autorizzazione (Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 153). 

È esclusa da questo obbligo l'installazione all’interno dello spazio vetrina o in altra posizione a ciò preordinata, la sostituzione di insegne esistenti autorizzate, con altre delle stesse dimensioni e posizione. L’esenzione dall’autorizzazione non riguarda le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile. (Allegato A, punto A. 23 del Decreto del Presidente della Repubblica 13/02/2017, n. 31).

Pagamento del canone unico patrimoniale

L'installazione di pubblicità esterna e pubbliche affissioni è soggetta al pagamento del canone unico patrimoniale al rilascio dell'autorizzazione (Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 835).

Le targhe professionali che identificano la sede dello studio professionale non sono soggette all'imposta pubblicitaria.

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Sezioni: Istanze edilizie
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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 16:53.11