Il contribuente che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà può chiedere al Funzionario responsabile o al soggetto affidatario della riscossione coattiva la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili ai sensi del Regolamento generale delle entrate, art. 33.
La sussistenza della temporanea situazione di difficoltà economica dovrà essere adeguatamente motivata e documentata. Al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un’autocertificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445. Il Comune si riserva di richiedere documentazioni comprovanti lo stato di difficoltà economica e di effettuare verifiche sulla documentazione prodotta.
Per le somme in riscossione ordinaria il contribuente deve presentare domanda al proprio Comune.
In caso di riscossione coattiva, la domanda di rateizzazione deve essere presentata al Comune o ad altro soggetto eventualmente incaricato.