Nuova modalità di compilazione delle pratiche telematiche!

A partire dalla settimana del 09/12/2024 abbiamo introdotto una nuova e innovativa modalità di compilazione delle pratiche telematiche, basata su “fasi di compilazione”, che consentirà di semplificare e migliorare significativamente la user experience.
Per presentare un'istanza telematica dovrai per prima cosa compilare e salvare il modulo principale. Una volta compilato, il portale ti guiderà in tutte le fasi necessarie per completare la presentazione della tua pratica come la compilazione di eventuali moduli secondari e il caricamento di documenti.
Per maggiori dettagli guarda il breve video di presentazione.

Presentare un ricorso o un reclamo mediazione

Presentare un ricorso o un reclamo mediazione

Entro 60 giorni dalla notifica di un accertamento tributario è ammesso ricorso alla commissione tributaria provinciale di Piacenza.

Dal 1° gennaio 2018 per gli atti di valore non superiore ad 50.000,00 € (Decreto legge 24/04/2017, n. 50, art. 10) il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare preteso dal Comune (Decreto legislativo 31/12/1992, n. 546, art. 17-bis). Il reclamo, quindi non è un atto diverso dal ricorso e deve contenere gli stessi elementi del ricorso, gli stessi motivi, gli stessi documenti allegati e deve essere notificato con le stesse modalità.

Il ricorso è proposto mediante notifica a quest'ufficio con le modalità previste dal Decreto legislativo 31/12/1992, n. 546, dal Decreto ministeriale 23/12/2013, n. 163 e dal Decreto legge 23/10/2018, n. 119.

PEC istituzionale: postacertificata@cert.comune.rottofreno.pc.it.

Con la presentazione del reclamo/mediazione la normativa concede al contribuente e al Comune ulteriori 90 giorni per tentare una soluzione stragiudiziale della controversia. Decorsi inutilmente i 90 giorni il contribuente può depositare il ricorso/reclamo presso la segreteria della commissione tributaria provinciale di Piacenza.

Si precisa che il valore della causa è determinato, con riferimento a ogni singola annualità d’imposta, considerando la sola imposta, e non le sanzioni e gli interessi. Invece, per gli atti di irrogazione della sola sanzione il valore è determinato considerando l’importo della sanzione.

Al ricorso-reclamo si applica il contributo unificato in caso di costituzione in giudizio dinanzi alla commissione tributaria provinciale in conseguenza di mancata definizione della mediazione.

La fase amministrativa di reclamo-mediazione dura 90 giorni; durante questo periodo sono sospesi i termini per il pagamento e la riscossione, nonché per la costituzione in giudizio avanti la commissione tributaria provinciale.

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Aree tematiche: Tasse
Sezioni: Tributi

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 16:53.11