Entro 60 giorni dalla notifica di un accertamento tributario è ammesso ricorso alla commissione tributaria provinciale di Piacenza.
Dal 1° gennaio 2018 per gli atti di valore non superiore ad 50.000,00 € (Decreto legge 24/04/2017, n. 50, art. 10) il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare preteso dal Comune (Decreto legislativo 31/12/1992, n. 546, art. 17-bis). Il reclamo, quindi non è un atto diverso dal ricorso e deve contenere gli stessi elementi del ricorso, gli stessi motivi, gli stessi documenti allegati e deve essere notificato con le stesse modalità.
Il ricorso è proposto mediante notifica a quest'ufficio con le modalità previste dal Decreto legislativo 31/12/1992, n. 546, dal Decreto ministeriale 23/12/2013, n. 163 e dal Decreto legge 23/10/2018, n. 119.
PEC istituzionale: postacertificata@cert.comune.rottofreno.pc.it.
Con la presentazione del reclamo/mediazione la normativa concede al contribuente e al Comune ulteriori 90 giorni per tentare una soluzione stragiudiziale della controversia. Decorsi inutilmente i 90 giorni il contribuente può depositare il ricorso/reclamo presso la segreteria della commissione tributaria provinciale di Piacenza.
Si precisa che il valore della causa è determinato, con riferimento a ogni singola annualità d’imposta, considerando la sola imposta, e non le sanzioni e gli interessi. Invece, per gli atti di irrogazione della sola sanzione il valore è determinato considerando l’importo della sanzione.
Al ricorso-reclamo si applica il contributo unificato in caso di costituzione in giudizio dinanzi alla commissione tributaria provinciale in conseguenza di mancata definizione della mediazione.
La fase amministrativa di reclamo-mediazione dura 90 giorni; durante questo periodo sono sospesi i termini per il pagamento e la riscossione, nonché per la costituzione in giudizio avanti la commissione tributaria provinciale.