Gli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL sono disciplinati dal Decreto legislativo 22/02/2006, n. 128. Sono esclusi gli impianti di distribuzione stradale destinati all'autotrazione.
Il Decreto legislativo 22/02/2006, n. 128 prevede anche la semplificazione delle norme per installare i depositi di GPL di capacità complessiva non superiore a 13 m³.
L'installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 m³ può essere eseguita senza alcun titolo abilitativo (Legge regionale 30/07/2013, n. 15, art. 7, com. 1, let.o). Devono però essere rispettate:
- le leggi e i regolamenti in materia urbanistica ed edilizia
- le prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica vigenti e adottati
- le discipline di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, tra cui i requisiti antisismici, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitari, di efficienza energetica, di superamento e non creazione delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive
- le normative sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali e di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico, gravanti sull'immobile.