Dopo la pubblicazione della deliberazione del consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico, i seguenti interventi possono essere eseguiti anche in deroga agli strumenti urbanistici:
- edifici e impianti pubblici o di interesse pubblico, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia
- interventi di ristrutturazione edilizia di interesse pubblico limitatamente alle finalità di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo di suolo e di recupero sociale e urbano dell'insediamento
- interventi di riuso e di rigenerazione urbana nonché, in via transitoria, gli interventi di riqualificazione urbana e di qualificazione del patrimonio edilizio esistente, per i quali è consentito richiedere il permesso in deroga qualora la pianificazione urbanistica non abbia dato attuazione alla Legge regionale 21/12/2012, n. 19, art. 39
- lavori di ristrutturazione edilizia, attuati anche in aree industriali dismesse, anche in deroga alle destinazioni d'uso, a condizione che il mutamento di destinazione d'uso non comporti un aumento della superficie coperta prima dell'intervento di ristrutturazione, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dal Decreto legge 06/12/2011, n. 201, art. 31, com. 2, convertito con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 214,.
Gli interventi di interesse pubblico in deroga allo strumento urbanistico possono essere eseguiti dopo aver ottenuto il permesso di costruire (PDC) (Legge regionale 30/07/2013, n. 15, art. 20).