Sono considerati interventi di nuova costruzione:
- la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati e l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente
- la realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte di soggetti diversi dal Comune
- la costruzione di infrastrutture e di impianti, che modificano in modo permanente il terreno non costruito
- l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione
- l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti
- gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20 per cento del volume dell'edificio principale
- la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione dei lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato.
Approfondimenti
Non sono interventi di nuova costruzione gli (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 3, com. 1, let. e):
- interventi di manutenzione ordinaria
- interventi di manutenzione straordinaria
- interventi di restauro scientifico, di restauro e di risanamento conservativo
- interventi di ristrutturazione edilizia.
Per gli interventi di nuova costruzione, occorre chiedere il rilascio del permesso di costruire (PDC) (Legge regionale 30/07/2013, n. 15, art. 17).
È possibile presentare segnalazione certificata di inizio attività edilizia alternativa al permesso di costruire (SCIA) (Legge regionale 30/07/2013, n. 15, art. 13, com. 1, let. m) per interventi di nuova costruzione che sono in esecuzione diretta di strumenti urbanistici generali con precise disposizioni sui contenuti planovolumetrici, formali, tipologici e costruttivi.
Per gli interventi che realizzano nuovi fabbricati nelle aree destinate all'agricoltura, occorre chiedere il rilascio del permesso di costruire (PDC).