Accedere alle detrazioni fiscali IRPEF

Lo Stato riconosce al lavoratore di una Pubblica Amministrazione il diritto di detrarre alcune somme dal valore lordo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

Il valore della detrazione è definito in base alla composizione del nucleo familiare e al reddito complessivo e incide direttamente sulla busta paga del contribuente.

Per determinare l'importo delle detrazioni spettanti è innanzitutto necessario comunicare la propria situazione reddituale e familiare al datore di lavoro.

Approfondimenti

I familiari a carico

I familiari a carico sono:

  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato. Il coniuge separato o divorziato (anche a seguito di scioglimento dell'unione civile), può essere considerato a carico solo se convivente o se percepisce assegni alimentari volontari, non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
  • i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, adottivi, affidati e affiliati. Dal 2025, le detrazioni IRPEF spettano esclusivamente per:
    • figli non autosufficienti di età compresa tra 21 e 30 anni
    • figli con disabilità accertata, ai sensi della Legge 05/02/1994, n. 104, art. 3, senza limiti di età
  • altri familiari, limitato ai soli ascendenti (genitori, nonni, bisnonni), a condizione che siano conviventi o che ricevano dal contribuente un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Possono essere considerati fiscalmente a carico i familiari che possiedono un reddito inferiore a 2.840,51€, mentre per i figli fino ad anni 24 non compiuti, il limite massimo di reddito è pari a 4.000,00€. I redditi sono da considerare con riferimento all'intero periodo d'imposta.

I contribuenti non residenti non possono beneficiare delle detrazioni per carichi di famiglia. Fa eccezione il caso dei contribuenti i quali realizzano in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto. Questi possono beneficiare di deduzioni e detrazioni d’imposta altrimenti non riconosciute ai non residenti, a condizione che nel proprio Stato di residenza essi non godano di benefici fiscali analoghi.

I redditi esenti dal calcolo del reddito complessivo

I redditi esenti dal calcolo del reddito complessivo sono:

  • il reddito derivante dalla locazione di immobili abitativi assoggettato al regime sostitutivo della cosiddetta "cedolare secca"
  • le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche, consolari e missioni
  • le retribuzioni corrisposte dalla Santa Sede e dagli enti centrali della Chiesa cattolica
  • il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato a imposta sostitutiva, nel caso di applicazione del regime agevolato previsto per i "contribuenti minimi" e per "nuove iniziative produttive"
  • i redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera e in Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo.

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Ultimo aggiornamento: 06/05/2025 14:16.11