I soggetti pieni proprietari di alloggi realizzati in edilizia residenziale convenzionata possono chiedere all'Amministrazione di eliminare i vincoli sul prezzo di cessione e sul canone di locazione come previsto dalla Legge 23/12/1998, n. 448, art. 31, com. 49-ter, che ha introdotta la possibilità di rimuovere anche i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione degli alloggi costruiti in regime di edilizia agevolata/convenzionata di cui alla disciplina della Legge 28/01/1977, art. 7 e art. 8 ora disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 17 e art. 18.
Per l'eliminazione dei vincoli è previsto il pagamento di un corrispettivo corrispondente al costo di costruzione non versato all’edificazione cui si applica un coefficiente moltiplicativo di riduzione quantificato in misura pari alla differenza tra il numero degli anni di durata della convenzione (o al massimo della durata prevista dalla legge in caso di non indicazione di tale durata nell’atto di stipula) e il numero di anni, o frazione di essi, trascorsi dalla data di stipula della convenzione, rapportata alla medesima durata, secondo una formula CRV=corrispettivo*(ADC-ATC) /ADC.
Per l'eliminazione dei vincoli è prevista la stipula di una nuova convenzione e il pagamento di un corrispettivo economico individuato in base ai millesimi di proprietà rispetto all'immobile in cui l’alloggio è collocato.
Possono chiedere la rimozione dei vincoli i soggetti proprietari di alloggi realizzati in edilizia convenzionata e concessi in diritto di superficie o in diritto di proprietà a condizione che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento dell’immobile.